Certificazione energetica edific PDF Print E-mail
Written by Riccardo Lodovichi   
Monday, 15 June 2009 21:56

Attestato di Certificazione Energetica per gli Edifici

Pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n 132 del 10-06-2009 il D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Si tratta del Regolamento che attua l’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. 192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Il D.P.R. 59/2009, che entrerà in vigore il 25 giugno 2009, è uno dei tre decreti attuativi dei D. Lgs. 192/2005 ed il D. Lgs. 311/2006; manca ancora, quindi, il DPR in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del D. Lgs. 192/2005che fisserà i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo – Ambiente – Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 192/2005. che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterrà le Linee guida nazionali.

Il 1° luglio 2009 entrerà in vigore l’obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del D. Lgs. 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Ricordiamo che la Legge 133/2008 ha abolito l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita e di locazione, obbligo previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D. Lgs. 192/2005. Con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del D. Lgs. 192/2005, concernenti le relative sanzioni. È quindi venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 192/2005. Sulla Legge 133/2008 la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE.

I D. Lgs. 192/2005e D. Lgs. 311/2006, e le relative disposizioni attuative, si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Sono ancora sprovviste di proprie leggi le Regioni Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. Quelle che invece hanno già emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali.

 

LA NORMATIVA REGIONALE

 Regione Toscana – Sono state emanate nel 2006 le Linee Guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici, che modificano le precedenti del 2005. Nel 2008 è stato redatto un regolamento per l’edilizia sostenibile che punta a ridurre della metà i consumi medi degli edifici.

 Regione Umbria – La certificazione ambientale è obbligatoria per gli interventi pubblici e facoltativa per quelli privati. È previsto un procedimento di valutazione a schede per quantificare le prestazioni dell’edificio rispetto a diversi parametri, tra cui la qualità dell’ambiente interno e esterno ed il risparmio delle risorse naturali. Il recente Disciplinare tecnico prevede che sia l’ARPA a rilasciare il certificato di sostenibilità.
Last Updated ( Wednesday, 30 June 2010 11:58 )