Lesioni personali colose sul lavoro PDF Print E-mail
Written by Riccardo Lodovichi   
Thursday, 29 October 2009 15:53

Lesioni Personali colpose sul Lavoro: Responsabilità e Sanzioni

Il Committente dei lavori e’ responsabile in concorso con il Datore di Lavoro per lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche (D. Lgs. 81-2008 ed allegati), solo ove vi sia prova che lo stesso abbia consentito l’inizio dei lavori in situazioni di fatto da lui percepite come pericolose.

Si definiscono lesioni colpose da violazione di norme antinfortunistiche: “Causazione dell’evento dannoso per omessa adozione da parte dell’Imprenditore di ogni misura tendente a tutelare la integrità fisica del lavoratore sul luogo di lavoro”.

La responsabilità del Committente si configura solo ove l’evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione, ovvero quando abbia consentito l’inizio dei lavori in situazioni di fatto da lui percepite come pericolose.

 

Art. 590. Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

 

E' stato poi aggiunto l'art. 590-bis (Computo delle circostanze): "Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti".

 

Distinzione tipologia lesioni:

  • Lievissime: malattie non superiore ai 20 giorni
  • Lievi: malattie superiori ai 20 giorni, ma non superiore ai 40 giorni; i traumi fratturativi vengono inseriti dai medici di P.S. in questa fascia,
  • Gravi: malattie superiori ai 40 giorni – incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore ai 40 giorni (periodo di convalescenza: si somma allo stato di malattia; ripresa funzionale lavorativa e ricreativa) – pericolo di vita che deve essere contestuale alla produzione della lesione e non potrà avvenire nei giorni successivi; pericoli di vita che seguono a distanza non rientrano nel concetto ai sensi di questo articolo (esempio traumatizzato che nel corso della degenza ha una setticemia, non è riferito a un pericolo di vita giuridicamente inteso – indebolimento permanente di un senso o di un organo,
  • Gravissime: non c’è più limite temporale; malattia certamente o probabilmente insanabile – perdita di un senso, di un arto – mutilazione che renda l’arto inservibile -  perdita della capacità di procreare (per entrambi i sessi): nel caso che una donna, nella quale vengono provocate delle ferite o delle fratture gravi del bacino che si consolidano male in maniera tale da ridurre il canale del parto, quella donna ipoteticamente non potrà più partorire in modo naturale – permanente e grave difficoltà della favella – deformazione del viso (difficoltà a relazionare con il prossimo) ovvero sfregio permanente del viso (per viso si intende tutto l’ovale che noi vediamo di fronte dalla linea del mento sino all’attaccatura dei capelli ai lati dei padiglioni auricolari compresi).
 

 

Last Updated ( Tuesday, 24 August 2010 10:48 )