| Lesioni personali colose sul lavoro |
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| Written by Riccardo Lodovichi | |
| Thursday, 29 October 2009 15:53 | |
Lesioni Personali colpose sul Lavoro: Responsabilità e Sanzioni
Il Committente dei lavori e’ responsabile in concorso con il Datore di Lavoro per lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche (D. Lgs. 81-2008 ed allegati), solo ove vi sia prova che lo stesso abbia consentito l’inizio dei lavori in situazioni di fatto da lui percepite come pericolose. Si definiscono lesioni colpose da violazione di norme antinfortunistiche: “Causazione dell’evento dannoso per omessa adozione da parte dell’Imprenditore di ogni misura tendente a tutelare la integrità fisica del lavoratore sul luogo di lavoro”. La responsabilità del Committente si configura solo ove l’evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione, ovvero quando abbia consentito l’inizio dei lavori in situazioni di fatto da lui percepite come pericolose.
Art. 590. Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
E' stato poi aggiunto l'art. 590-bis (Computo delle circostanze): "Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti".
Distinzione tipologia lesioni:
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| Last Updated ( Tuesday, 24 August 2010 10:48 ) |



