Nuovi edifici: solo con energie rinnovabili

A partire dal 01-01-2010 sono obbligatorie nei nuovi edifici la predisposizione di misure per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, infatti il rilascio del permesso di costruire (sia per unità abitative che per edifici industriali di nuova costruzione) è subordinato all’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili.
Nello stesso termine i Comuni devono prevedere tale vincolo all'interno dei propri regolamenti edilizi.

Tale scadenza è stata introdotta dalla Finanziaria 2008, come da Legge di conversione 14/2009 del D. L. 207/2008 (decreto Milleproroghe), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.2.2009, in base al quale nei regolamenti edilizi comunali deve essere prevista, ai fini del rilascio del permesso di costruire e per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che garantiscano una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 mq, la produzione energetica minima è di 5 kW.

 

SISTRI: Tracciabilità dei rifiuti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010 il  Decreto Ministeriale 17/12/2009 il quale prevede la “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 189 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del Decreto-Legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”.
Il decreto sarà operativo trascorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione e troverà applicazione, tra l'altro, ai seguenti operatori:
· commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
· imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
· le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;

· volontariamente possono iscriversi anche le imprese che effettuano raccolta e trasporto per conto proprio dei rifiuti non pericolosi prodotti, secondo le disposizioni dell’art. 212 del D. Lgs. 152/2006 (iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori dei Rifiuti con riferimento all’art. 184 D. Lgs. 152/06).
Il decreto e la sua applicazione riguardano pertanto l’intera “filiera” di gestione dei rifiuti.

 

Chiarimenti sull'applicazione delle norme Tecniche sulle Costruzioni

Pubblicata in G.U. nr. 297 del 22/12/2009 la Circolare del 11/12/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a quale fornisce ulteriori chiarimenti sul delicato tema dell'applicabilità del D.M. 14/01/2008, recante le nuove Norme tecniche per le costruzioni, a seguito della cessazione del periodo transitorio di applicazione.
Come noto infatti l'art. 1-bis della L. 77/2009 ha definitivamente sancito dal 30/06/2009 la fine del regime transitorio in cui poter applicare le norme previgenti in alternativa a quelle contenute nel citato D.M. 14/01/2008, le cui istruzioni applicative sono contenute nella Circolare 02/02/2009, n. 617. Con la successiva Circolare in data 05/08/2009 il Ministero ha poi cercato di fare chiarezza su alcuni aspetti, in particolare concernenti lavori e progetti in corso alla suddetta data.

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Lesioni Personali colpose sul Lavoro: Responsabilità e Sanzioni

Il Committente dei lavori e’ responsabile in concorso con il Datore di Lavoro per lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche (D. Lgs. 81-2008 ed allegati), solo ove vi sia prova che lo stesso abbia consentito l’inizio dei lavori in situazioni di fatto da lui percepite come pericolose.

Si definiscono lesioni colpose da violazione di norme antinfortunistiche: “Causazione dell’evento dannoso per omessa adozione da parte dell’Imprenditore di ogni misura tendente a tutelare la integrità fisica del lavoratore sul luogo di lavoro”.

La responsabilità del Committente si configura solo ove l’evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione, ovvero quando abbia consentito l’inizio dei lavori in situazioni di fatto da lui percepite come pericolose.

 

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Attestato di Certificazione Energetica per gli Edifici

Pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n 132 del 10-06-2009 il D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Si tratta del Regolamento che attua l’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. 192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Il D.P.R. 59/2009, che entrerà in vigore il 25 giugno 2009, è uno dei tre decreti attuativi dei D. Lgs. 192/2005 ed il D. Lgs. 311/2006; manca ancora, quindi, il DPR in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del D. Lgs. 192/2005che fisserà i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo – Ambiente – Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 192/2005. che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterrà le Linee guida nazionali.

Il 1° luglio 2009 entrerà in vigore l’obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del D. Lgs. 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

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Terre e Rocce da Scavo 

Approvato dal Senato della Repubblica il 26 Maggio 2009 il disegno di legge "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". L’articolo 12 conferisce una Delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale (da esercitarsi entro il 30/06/2010) nella quale rientra, come specificato al comma 4 dello stesso, la definizione e precisazione delle caratteristiche qualitative ambientali (chimico-fisiche e geologiche) ai fini dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale, anche di siti non degradati, compatibili con il sito di destinazione, come indicato nell’art. 186 comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006, introdotto con la Legge di conversione 13/2009.

 

Modelli organizzativi secondo il ex D.Lgs 231/01 

Il D.Lgs. 231 dell'8 giugno 2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto la responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche (società e associazioni, anche prive di personalità giuridica) per taluni reati commessi da persone fisiche operanti al loro interno.  Tale responsabilità si applica ad un numero molto ampio di reati: societario, nei rapporti con la PA, di corruzione e concussione, sulla sicurezza sul lavoro e,  probabilmente in futuro, anche ai reati ambientali. Le persone fisiche che possono commettere tali reati sono tante (amministratori, direzione, ma anche dipendenti e collaboratori) e le sanzioni sono estremamente pesanti, fino ad arrivare alla sospensione/revoca delle autorizzazioni, alla interdizione allo svolgimento dell’attività inclusa quella di fornire servizi alla Pubblica amministrazione e  al divieto di pubblicizzare beni e servizi.

A tal proposito sono state pubblicate le LINEE GUIDA di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001. Le Linee Guida sono state approvate dal Ministero di Giustizia in quanto ritenute idonee al raggiungimento dello scopo fissato dal D. Lgs. n. 231/2001.

2R Consulting  grazie ad una formazione specifica in merito al D.Lgs. 231/01 è in grado di fornire consulenza per l’implementazione di modelli organizzativi conformi alle linee guida di Confindustria e laddove vi sia un sistema di gestione conforme a una norma volontaria (ad es. UNI EN ISO 9001, OHSAS 18001, SA 8000, UNI EN ISO 14001) la loro integrazione, riducendo cosi i costi di implementazione  e l’impatto documentale.

 

Novità per l'attestazione SOA

E’ stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 02/10/2008 u.s. il Terzo Decreto Correttivo al Codice degli Appalti (D. Lgs  n. 152/2008).

Dal 17 Ottobre e fino al 31 dicembre del 2010, le imprese potranno utilizzare ai fini della qualificazione SOA,  per la dimostrazione dei requisiti tecnici i lavori degli ultimi 10 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA e per i requisiti di natura economico-patrimoniale (cifra d’affari, costo del personale e attrezzatura) i migliori cinque anni degli ultimi dieci fiscalmente dimostrabili.

Ciò consentirà alle imprese di mantenere le attestazioni di qualificazione in un mercato dei lavori, che negli ultimi è stato caratterizzato da una forte contrazione.

Cogliamo l’occasione per ricordare, a chi fosse interessato che, 2R Consulting, grazie alla collaborazione con un organismo di attestazione di primaria importanza è in grado di fornire tutte le informazioni necessarie e di garantire l’assistenza del tutto gratuita per la predisposizione dei documenti necessari.

Inoltre segnaliamo che sono disponibili modalità di pagamento anche rateizzate, fino ad un massimo di sei mesi, a condizione di accettare un RID bancario corrispondente all’importo ed al numero di rate.

Per informazioni puoi contattare il ns. Responsabile al seguente indirizzo email This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it